Condizioni generali di acquisto (CGA)

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CGA dettagliato per la lettura

1. Ambito


Le presenti condizioni generali di acquisto disciplinano i rapporti giuridici fondamentali tra il fornitore ed Eurowings Aviation GmbH ("EWA"), nonché tutte le altre società affiliate a Eurowings, per tutti i beni, lavori e servizi ordinati. Le presenti Condizioni possono essere integrate da accordi aggiuntivi a copertura di ordini specifici. Eventuali modifiche e integrazioni al presente documento devono essere effettuate in forma scritta per essere valide. Non si applicano condizioni generali di contratto contrarie anche se non espressamente respinte in un caso specifico.

2. Ordine e conferma d'ordine


2.1 EWA può revocare il proprio ordine in qualsiasi momento prima del ricevimento della conferma d'ordine scritta del fornitore. Gli ordini devono essere confermati entro due settimane dalla loro ricezione.

2.2 Nel caso in cui la conferma dell'ordine si discosti dall'ordine, EWA è vincolata solo se accetta la deroga. Neanche l'accettazione di consegne o servizi e pagamenti da parte di EWA costituisce consenso.

3. Consegne, date di consegna e inadempimento


3.1 Le consegne contrattuali devono essere effettuate nel luogo indicato da EWA.

3.2 I termini di consegna e le indicazioni sui tempi di consegna sono vincolanti. Il rispetto della data di consegna o dei tempi di consegna dipende in modo determinante dal ricevimento della merce all'indirizzo di consegna. Se il servizio contrattuale prevede la fabbricazione, il montaggio o l'assemblaggio di un'opera, la sua accettazione è fondamentale. Il fornitore deve notificare immediatamente a EWA qualsiasi ritardo prevedibile nelle consegne. Le consegne parziali e quelle anticipate sono soggette a revisione preventiva di EWA.

3.3 In caso di inadempimento del fornitore, a EWA spettano tutti i diritti previsti dalle disposizioni statutarie. Se l'appaltatore non rispetta la data di consegna contrattualmente concordata, dovrà corrispondere al cliente una penale contrattuale pari allo 0,2% dell'importo netto dell'ordine, fino a un massimo del 5,0% dell'importo netto dell'ordine, per ogni giorno lavorativo che supera intenzionalmente la data di consegna. Non si esclude un ulteriore diritto di rivendicazione da parte del cliente; la penale contrattuale incamerata è compensata con l'ulteriore pretesa risarcitoria del cliente. EWA si riserva il diritto di richiedere la penale contrattuale fino al pagamento finale.

4. Imballaggio e trasporto


4.1 Il fornitore è responsabile del corretto imballaggio, tenuto conto del tipo di spedizione in questione, e si assume l'onere della prova.

4.2 Le bolle di consegna devono essere affisse all'esterno dell'imballo e devono contenere il numero d'ordine, la denominazione dell'articolo con il relativo codice, il quantitativo di consegna ed eventuali annotazioni sulle consegne parziali. Le consegne composte da più parti o colli devono essere contrassegnate come appartenenti a un insieme.

4.3 In mancanza di altri accordi, le spese di spedizione sono a carico del fornitore. Nei prezzi franco fabbrica o franco magazzino del fornitore, la spedizione deve essere in ogni caso al costo più basso, a meno che EWA non abbia fissato una modalità di trasporto specifica. I costi aggiuntivi dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni di inoltro sono a carico del fornitore.

4.4 Nella tariffazione franco destinatario, il fornitore può determinare la modalità di trasporto. I costi aggiuntivi per l'eventuale trasporto accelerato necessario per rispettare una data di consegna confermata dal fornitore sono a carico di quest'ultimo.

4.5 Il trasporto della merce da consegnare è a rischio del fornitore. Il fornitore è libero di provvedere all'assicurazione.

5. Passaggio della proprietà e dei rischi, diritto d'autore


5.1 Se il servizio contrattuale prevede la fabbricazione, il montaggio o l'assemblaggio di un'opera, il rischio passa a EWA al momento dell'accettazione e, nel caso di merce consegnata senza montaggio o assemblaggio, al ricevimento presso il punto di ricezione indicato da EWA.

5.2 Al momento della consegna/accettazione della merce/opera ordinata, EWA ne acquisisce la titolarità diretta.

5.3 In relazione a tutti i servizi coperti da diritto d'autore, il fornitore concede a EWA un diritto d'uso esclusivo e liberamente cedibile senza restrizioni in termini di tempo e luogo per tutti i tipi di utilizzo noti. L'esercizio totale o parziale dei diritti, anche in un momento successivo, non richiederà alcun ulteriore consenso del fornitore.

6. Difetti


6.1 EWA esaminerà gli articoli consegnati per verificare la presenza di eventuali difetti di brevetto entro due settimane dall'accettazione. EWA informerà tempestivamente per iscritto il fornitore di eventuali difetti nella fornitura a tempo debito, non appena questi saranno accertati. In tal senso, il fornitore rinuncia alla difesa della tardiva denuncia dei difetti.

6.2 L'emissione di ricevute ed eventuali pagamenti effettuati da EWA non costituiscono rinuncia a pretese o diritti. Qualsiasi richiesta di garanzia resterà intatta.

7. Prezzi, pagamenti e compensazioni


7.1 I prezzi indicati nei vari ordini sono IVA esclusa. Sono prezzi fissi ed escludono richieste successive. Eventuali forniture o servizi aggiuntivi o divergenti vengono remunerati solo nel caso sia stato stipulato in anticipo un contratto aggiuntivo o supplementare.

7.2 Il contenuto di una fattura deve essere conforme alle disposizioni statutarie applicabili. Per ogni ordine viene redatta una fattura separata. La valuta della fattura deve coincidere con la valuta dell'ordine. La ripartizione delle fatture deve rispecchiare la struttura dell'ordine. Le fatture devono contenere come riferimento il numero e la data dell'ordine. Le voci della fattura devono contenere come riferimento

i numeri degli articoli dell'ordine nonché la specifica e la quantità con prezzo unitario e dell'articolo. Se, in caso eccezionale, non esiste un ordine, devono essere indicati almeno il dipartimento e il nome dell'acquirente presso EWA; la fatturazione in questo caso sarà in euro. In caso di non conformità, EWA si riserva il diritto di rifiutare la fattura.

7.3 Come regola generale, sono disponibili due metodi di fatturazione (e-mail o modulo cartaceo). È possibile utilizzare uno solo di questi metodi alla volta.7.3.1 Per la fatturazione via e-mail, vale quanto segue: 

  • L'e-mail può contenere solo fatture e allegati che verranno elaborati automaticamente. Qualsiasi informazione aggiuntiva contenuta nell'e-mail verrà ignorata dal sistema.

  • Le fatture e il relativo allegato possono essere conservate esclusivamente in formato pdf.

  • Si prega di allegare ogni fattura, inclusi tutti gli allegati aggiuntivi, separatamente.

  • Un'e-mail può contenere più fatture.

  • La dimensione di ciascuna e-mail è limitata a 5 MB.

  • Si prega di non inviare fatture sia via e-mail che per posta o a più indirizzi di posta contemporaneamente.

Le fatture devono essere inviate a uno dei seguenti indirizzi e-mail, a seconda della società:

  • Eurowings Aviation GmbH: invoice.aviation@eurowings.com

  • Eurowings GmbH: invoice@eurowings.com

  • Germanwings GmbH: invoice@germanwings.com

  • Eurowings Europe GmbH: invoice.at@eurowings.com

  • Eurowings Technik GmbH: invoice.ewt@eurowings.com

  • Eurowings Digital GmbH: invoice.ewdigital@eurowings.com


7.3.2 Per la fatturazione in formato cartaceo vale quanto segue:

Le fatture devono essere inviate in copia unica a uno dei seguenti indirizzi, a seconda della società:

  • Eurowings Aviation GmbH, Lindemannstr. 81, 44137 Dortmund

  • Eurowings GmbH, Waldstraße 249, 51147 Köln

  • Germanwings GmbH, Lindemannstr. 81, 44137 Dortmund

  • Eurowings Europe GmbH, Obj. 680, Office Park 1, Bauteil 2, Top 09/01, A-1300 Wien-Flughafen

  • Eurowings Technik GmbH, Lindemannstr. 81, 44137 Dortmund

  • Eurowings Digital GmbH, Postfach 10 03 10, 51303 Leverkusen


7.3.3 I pagamenti vengono effettuati dopo 60 giorni senza detrazione. Questi termini iniziano non appena il lavoro o il servizio è stato completato e la fattura debitamente emessa è stata ricevuta da EWA.

7.4 In linea di massima, la fatturazione segue l'esecuzione del servizio e l'accettazione o lo sdoganamento della consegna da parte di EWA.

7.5 In tutte le consegne parziali approvate da EWA, la fattura deve contenere un'indicazione in tal senso.

7.6 Eventuali acconti concordati e servizi da compensare con acconti devono essere indicati come tali nella fattura.

7.7 Il fornitore può eseguire compensazioni solo con crediti incontestati o definitivi nei confronti di EWA.

8. Garanzia


8.1 In mancanza di altre disposizioni, si applicano quelle statutarie sulla garanzia, fatte salve le seguenti: il periodo di garanzia decorre dal passaggio del rischio (consegna o accettazione). Se le consegne del fornitore sono input per lavori o servizi di EWA nei rapporti con terzi, il periodo di garanzia decorrerà dal momento della consegna o dell'accettazione da parte del cliente di EWA.

8.2 Il periodo di garanzia si estenderà per il periodo in cui il lavoro o il servizio problematico non possono essere utilizzati come previsto.

8.3 Nella misura in cui, nell'ambito della garanzia, sussista un diritto facoltativo tra diverse forme di adempimento successivo, EWA avrà tale diritto facoltativo.

9. Integrità: standard ambientali e sociali


9.1 Il fornitore si impegna a rispettare le disposizioni di legge sulla lotta alla corruzione. In particolare, il fornitore assicura che si asterrà dall'offrire, promettere o concedere vantaggi inammissibili ai dipendenti di EWA o a persone a loro vicine. Lo stesso divieto si applica ai dipendenti del fornitore, agli agenti ausiliari e ad altri terzi che agiscono su istruzioni del fornitore.

9.2 EWA, in quanto azienda socialmente responsabile, agisce nel rispetto degli standard ambientali riconosciuti a livello internazionale, nonché degli standard fondamentali del lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, così come indicati nell'art. 2 della dichiarazione ILO del 18 giugno 1998 ("Principi e diritti fondamentali sul lavoro") e si aspetta che i suoi fornitori facciano lo stesso.

9.3 Qualora EWA stabilisca che il fornitore violi uno degli standard di cui ai punti 9.1 o 9.2, EWA si riserva il diritto di risolvere il contratto concluso con tale fornitore, se necessario senza preavviso.

10. Responsabilità


10.1 Il fornitore risponderà secondo le disposizioni di legge. In particolare, il fornitore sarà responsabile per qualsiasi danno/perdita, inclusa la perdita consequenziale, subita da EWA nell'ambito di qualsiasi consegna o servizio non conforme, a meno che il fornitore non fornisca prove di non essere responsabile di tale danno/perdita.

10.2 Nelle forniture e nei servizi il fornitore deve attenersi allo stato dell'arte e alle norme di sicurezza riconosciute, nonché alle norme antinfortunistiche, ambientali e di sicurezza sul lavoro. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l'ordine si considererà non correttamente evaso. EWA può richiedere al fornitore qualsiasi danno/perdita risultante.

11. Diritti di terzi


11.1. Il fornitore è tenuto a garantire che il lavoro o i servizi eseguiti siano esenti da diritti di terzi, a meno che non sia responsabile della violazione di diritti.

11.2. In ogni violazione di cui al punto 11.1 il fornitore manleverà EWA, previa richiesta scritta, da ogni responsabilità derivante da un servizio gravato da diritti rivendicati da terzi, in particolare diritti di proprietà industriale. Lo stesso vale per qualsiasi diritto d'autore estero di cui il fornitore fosse a conoscenza o non fosse a conoscenza per colpa grave.

11.3. EWA notificherà immediatamente al fornitore l'affermazione di tali pretese nei suoi confronti. Il fornitore sosterrà EWA nell'evitare tali reclami e si assumerà i costi sostenuti, in particolare il contenzioso e gli onorari degli avvocati. Nella misura in cui EWA abbia messo in atto misure di difesa per motivi legali, ha diritto al pagamento anticipato dei costi stimati.

11.4. Nel caso in cui l'uso dei servizi prestati dal fornitore sia vietato da una decisione del tribunale o se, ad avviso di una parte, venisse minacciata un'azione legale per violazione del diritto d'autore, il fornitore dovrà intraprendere azioni correttive, a meno che non sia responsabile della violazione. Tale azione correttiva può consistere nel fatto che il fornitore ottenga i diritti contestati per EWA, modifichi o esegua nuovamente i suoi servizi contrattuali in modo che il diritto d'autore non sia più violato. L'eventuale mancata adozione delle misure correttive o l'eventuale mancato successo danno diritto a EWA a rescindere il contratto.

12. Programmi, documenti, disegni


Eventuali programmi, disegni e altri documenti resi disponibili rimarranno di proprietà di EWA. Saranno prontamente restituiti una volta completato l'ordine.

13. Segretezza e riservatezza dei dati


13.1. Tutti i dati contrattuali e personali (indipendentemente dal fatto che siano scritti, orali o in qualsiasi altra forma) sono soggetti al segreto, vale a dire anche se non sono contrassegnati come tali. Il fornitore si impegna a trattare tali dati con riservatezza, a meno che non siano comunque di pubblico dominio, siano espressamente destinati alla pubblicazione o siano successivamente ottenuti da terzi per vie legittime, senza violare i termini del contratto. Qualsiasi trasmissione di informazioni riservate a terzi richiede il consenso di EWA. EWA ha il diritto di trasmettere informazioni riservate alle società a essa affiliate come definito dall'art. 15 e segg. della legge tedesca sulle società per azioni (AktG).

13.2. Vanno rispettate le disposizioni statutarie e regolamentari di funzionamento in materia di riservatezza dei dati. Se il fornitore ha accesso a dati personali di cui EWA è responsabile del trattamento, questi dati saranno soggetti al trattamento solo se si applica una base giuridica ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR). I dati personali verranno trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal rispettivo ordine. Il fornitore dovrà imporre un obbligo corrispondente a tutti i dipendenti e agenti ausiliari che entrano in contatto con il servizio contrattualmente dovuto e, su richiesta, dovrà essere in grado di consegnare a EWA il verbale di tale impegno. Il fornitore dovrà adottare misure tecniche e organizzative per garantire e assicurare, in modo permanente, un livello di protezione dei dati personali adeguato al rischio. Nella misura in cui i dati personali siano trattati o utilizzati su incarico, le parti concluderanno tempestivamente un accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR.

13.3. Il fornitore si impegna a mantenere il segreto sui dati di cui è venuto a conoscenza anche oltre la fine dei rapporti contrattuali. Il fornitore si impegna a restituire a EWA o,  su richiesta di EWA, a distruggere tutti i dati e le registrazioni dopo la scadenza del presente contratto.

14. Denominazione come riferimento


Il fornitore può pubblicizzare il proprio rapporto commerciale con EWA solo previo consenso di quest'ultima. 

15. Compensazioni interaziendali


EWA ha il diritto di compensare eventuali crediti del fornitore, dovuti o non ancora dovuti da EWA o da una società con cui EWA è affiliata come definito nella sez. 15 e segg. dell'AktG, con proprie pretese o con pretese delle società citate. Un elenco di società affiliate a EWA come definite nella sez. 15 e segg. dell'AktG, incluse, in particolare, Lufthansa Technik AG, Lufthansa Cargo AG e Lufthansa Systems AG, verrà inviato su richiesta.

16. Legge applicabile e foro competente


16.1 I rapporti contrattuali tra il fornitore ed EWA sono soggetti al diritto tedesco senza le norme sul conflitto di leggi ed escludono la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG). La lingua del contratto è il tedesco. Se si utilizzano altre lingue, fa fede la dicitura tedesca.

16.2 I tribunali di Colonia, Germania, avranno giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia, ivi compresi i procedimenti basati su documenti e cambiali, ai sensi o in connessione con i rapporti contrattuali o con l'insorgere, l'efficacia o la risoluzione del contratto.